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Il comma 1 dell’articolo 183 del Decreto Rilancio 13 maggio 2020 riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il comma 2 prevede che il credito sia utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni e le modalità di applicazione della misura. In particolare, quanto alle condizioni prescritte a pena di decadenza, il comma 3 prevede che:

1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il comma 4, invece, dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Il comma 5 prevede che lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Si dispone inoltre che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi dei commi precedenti. All’Agenzia delle entrate è demandato il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Al comma 6 si prevede, infine, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative della disposizione in parola (anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.) . Il comma 7 reca le necessarie coperture finanziarie.

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