Sicilia in zona rossa, c'è l'ok del governo, da lunedì 18 fino al 15 febbraio

Da lunedì 18 gennaio la Sicilia sarà inserita nel gruppo delle regioni in zona rossa. Manca poco all’ufficialità ma sembra che l’appello del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, di far diventare la Sicilia “zona rossa” sia stato accolto dal governo. Da indiscrezioni che trapelano la Sicilia diventerà “rossa” fino al prossimo 15 febbraio. La richiesta del governatore della Regione Sicilia ha avuto dalla sua la pressione dell’assessore regionale Razza e di alcuni sindaci delle principali città siciliane.

Oggi intanto il governo ha approvato un decreto-legge che, entrerà in vigore dal 16 gennaio. Di seguito le principali misure adottate:

Spostamenti tra Regioni
Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamenti verso altre abitazioni
​Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.